S T A T U T O

Associazione di Promozione Sociale (APS)

GRUPPO ESPERANTISTA PISTOIESE "UMBERTO STOPPOLONI" APS

 

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato "Codice del Terzo settore", una associazione avente la seguente denominazione: Gruppo Esperantista Pistoiese "Umberto Stoppoloni" APS, ove APS sta per Associazione di Promozione Sociale, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Pistoia e con durata illimitata. L'ambito territoriale dell'associazione comprende il Comune di Pistoia e quelli limitrofi, ove non siano costituiti gruppi esperantisti aderenti alla Federazione Esperantista Italiana, da ora in avanti indicata come "FEI".

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel pieno rispetto della libertà e dignità delle persone, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza di diritti di tutta l'umanità.

La primaria finalità dell'associazione è:

- la divulgazione della lingua Esperanto, affermandone l'importanza come contributo sociale alla libertà della persona umana e come fattore di cooperazione mondiale. L'associazione favorisce l'apprendimento e la pratica applicazione della lingua Esperanto e facilita le relazioni con esperantisti di diversa nazionalità; procura di suscitare in tutti gli ambiti sociali l'attenzione al problema linguistico internazionale ed all'utilità che l'Esperanto può rendere, sia come seconda lingua, sia quale propedeutica per l'apprendimento delle lingue straniere. Per l'attuazione di tali finalità l'associazione aderisce alla FEI e collabora con i suoi organi, con quelli dell'Istituto Italiano di Esperanto (IIE), con persone ed enti locali, con altri gruppi esperantisti sia italiani, sia esteri.

Si perseguono, inoltre, finalità:

- di tutela di persone svantaggiate in ragione di condizioni economiche, fisiche, psichiche, sociali, culturali e familiari, direttamente o attraverso il sostegno di progetti a favore di tali soggetti realizzati da Enti, pubblici e/o privati;

- di diffusione della cultura, nella sua accezione più ampia;

- di tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e paesaggistico.

Le suddette finalità vengono perseguite mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 

Al fine di realizzare le suddette attività, l'associazione intende collaborare con Enti pubblici e privati e altri Enti del Terzo Settore.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e lo statuto della FEI, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, previa preventiva autorizzazione dell'Organo di amministrazione;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

 

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Essa comprende anche l'adesione alla FEI ed alla Universala Esperanto-Asocio (come membri associati).

 

Sono soci sostenitori coloro che versano almeno il triplo della quota annua. Sono soci giovani quelli che non compiono nell'anno sociale in corso il 25° anno di età; per essi l'Assemblea può prevedere una quota associativa ridotta.

 

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione o recesso

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

 

ART. 6

(Organi)

 

Sono organi dell'associazione:

 

- l'Assemblea;

- l'Organo di amministrazione;

- l'Organo di controllo, ove nominato al ricorrere dei requisiti di legge.

 

 

ART. 7

(Assemblea)

 

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

 

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed altri eventuali regolamenti;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

 

ART. 8

(Organo di amministrazione)

 

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- nominare e revocare le cariche al suo interno;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e la proposta di esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono sempre rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

 

ART. 9

(Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

 

 

ART. 10

(Organo di controllo)

 

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

Il componente dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso il componente dell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

 

 

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

 

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

 

ART. 12

(Patrimonio)

 

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

 

 

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

 

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

 

 

ART. 14

(Risorse economiche)

 

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

 

 

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

 

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite stabilito dall'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore, l'associazione può redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

 

 

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

 

L'associazione, al superamento degli importi stabiliti per legge deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

 

 

ART. 17

(Libri)

 

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta all'Organo di amministrazione che dovrà provvedere a renderli disponibili entro 30 giorni.

 

 

ART. 18

(Volontari)

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

 

ART. 19

(Lavoratori)

 

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

 

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto:

- previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, alla FEI o ad un gruppo federato della stessa, in quanto siano qualificabili come Enti del Terzo Settore in base a quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, o ad altri Enti del Terzo Settore;

- nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, alla FEI o ad un gruppo federato della stessa, a fini di pubblica utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

 

ART. 21

(Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile dallo Statuto della FEI.

 

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea dei soci del 1° ottobre 2020

Il Presidente dell'Assemblea Nicola Morandi

Il Segretario dell'Assemblea Barbara Ciatti

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Il presente documento è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Pistoia il 19 ottobre 2020.

 

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